sabato 24 settembre 2016

Potenziare nella Buona Scuola

Organico scolastico 2016/2017

Non esistono docenti di potenziamento, non esistono cattedre di potenziamento, esistono ore e compiti di potenziamento.

I vari dubbi si possono chiarire con un esempio ed una serie di domande e risposte:


Esempio

Il Liceo Archimede ha 3 cattedre di 18 ore e 1 cattedra di potenziamento in OD, 8 ore di in OF per la materia A0NM (nel senso di una classe di concorso specifica come la vecchia A042 - Informatica)

Questo significa che la scuola durante l’anno scolastico deve erogare 80 ore di A042 a settimana di cui 62 ore di lezione in classe previste nel monte ore ordinamentale e 18 ore di potenziamento da organizzare secondo il PTOF. Le 18 ore di potenziamento possono essere assegnate ad 1 singolo docente o distribuite tra tutti i docenti disponibili nell’organico della scuola in modo da garantire al meglio il patto formativo della scuola, ovvero garantendo innanzitutto la copertura delle ore ordinamentali e poi il PTOF. In nessun modo l’assegnazione delle ore ordinamentali (di cattedra) può modificare il totale di ore disponibili alla scuola.

Ad esempio se per ritardi nella nomina sulle 8 ore di OF all’inizio delle lezioni il DS si trovasse a poter disporre dei soli 4 docenti in OD questi potrebbe benissimo dividere le 62 ore di cattedra tra i suoi 4 docenti (15+3)x2 e (16+2)x2 garantendo così fin dall’inizio dell’anno le 62 ore di cattedra e 10 ore delle 18 ore di potenziamento, garantendo inoltre nell’anno, e probabilmente nel triennio, la continuità didattica nelle classi. Inoltre il dirigente potrebbe immediamente nominare fino ad avente diritto un supplente sulle 8h che devono essere assegnate fino al 30 giugno dal provveditorato (perché la nomina fino ad avente diritto – o fino al 30 giugno se le GaE fossero esaurite per le supplenze – NON è una supplenza temporanea).

Cosa succede se un docente impegnato nello svolgere 15 ore di cattedra + 3 di potenziamento prende 2 mesi di congedo per motivi familiari? Succede che il dirigente deve nominare per 2 mesi un supplente sulle 15 ore di cattedra e lasciare scoperte per quei 2 mesi le 3 ore di potenziamento fornite da quel docente sopperendo ad esse con la flessibilità garantita dall’organico dell’autonomia.



Domande e Risposte

D1) Cosa significa avere 3 cattedre di A0NM in OD 4 docenti di A0NM in OD e uno spezzone di 8 ore di A0NM in OF?
R1) Significa che la scuola in questione ha nell’organico dell’autonomia 80 h di A0NM di cui 18 ore di potenziamento.

D2) Posso assegnare le 8 ore dello spezzone ad uno dei docenti in OD?
R2) Certo. Chi fa cosa nelle 80h di A0NM è nella piena facoltà decisionale del DS. Inoltre è dovere del DS non lasciare classi scoperte se non ci sono tutti i docenti.

D3) Posso assegnare le 8 ore di A0NM come ore aggiuntive ad uno dei 4 docenti di A0NM in OD?
R3) Assolutamente NO.

D3) Posso assegnare supplenza fino ad avente diritto sulle 8 ore in A0NM?
R3) Appena l’AT mi dà l’OK si. (questa non è una supplenza temporanea!)

D5) Che significa che non posso assegnare supplenze temporanee al potenziamento?
R5) Che sulle ore di potenziamento (e sono ore di potenziamento non docenti di potenziamento) non posso nominare supplenti per periodi di malattia.

D6) E se ho uno spezzone di 6h da assegnare tramite graduatorie d’istituto?
R6) Come sempre devo seguire la procedure per assegnare queste ore, per cui prima di tutto ai docenti con incarico annuale con meno di 18h per completare, poi ai docenti titolari che vogliono superare le 18h e quindi chiamare il supplente da Graduatoria d’Istituto. Ma come il caso precedente posso comunque dare quelle ore al docente della stessa materia presente nella scuola e poi utilizzare il supplente sullo spezzone nel compito di potenziamento che doveva svolgere il docente di ruolo cercando innanzitutto di garantire continuità didattica agli alunni sulle ore di ordinamento e poi le competenze per garantire il potenziamento proposto nel PTOF.

D7) È meglio assegnare tutte le ore di potenziamento ad un singolo docente o distribuirle tra tutti i docenti disponibili?
R7) È sicuramente più conveniente distribuire il potenziamento tra quanti più docenti è possibile dato che non si possono assegnare supplenze brevi per le ore di potenziamento con la conseguenza che dare tutte le ore ad una singola persona bloccherebbe tutte le attività di potenziamento previste. Inoltre distribuire le ore di potenziamento consente di assegnare un numero minore di classi a tutti i docenti coinvolti distribuendo al meglio il carico di lavoro ed evitando divisioni improbabili di orario come dividere le ore di “Matematica e Fisica”, “Storia e Filosofia”, “Italiano e Latino” di una stessa classe tra più docenti.


NOTA FINALE

La confusione è anche legata al fatto che non sono ancora state fatte tutte le operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione, immissioni in ruolo e supplenze annuali. Per meglio capire si ricordi che teoricamente (MOLTO teoricamente in 10 anni di precariato ho avuto l'incarico dal 1/9 solo 1 volta :-( ) entro il 1' Settembre nelle scuole l'organico dovrebbe essere completo e dovrebbero già essere state fatte le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo e supplenze annuali (sia quelle da provveditorato che quelle da Graduatorie d'Istituto). 

OVVIAMENTE il fatto che non siano state completate queste operazioni NON può in alcun modo modificare l'organico a disposizione di una data scuola.

Potenziare nella Buona Scuola

Organico scolastico 2016/2017

Non esistono docenti di potenziamento, non esistono cattedre di potenziamento, esistono ore e compiti di potenziamento.

I vari dubbi si possono chiarire con un esempio ed una serie di domande e risposte:


Esempio

Il Liceo Archimede ha 3 cattedre di 18 ore e 1 cattedra di potenziamento in OD, 8 ore di in OF per la materia A0NM (nel senso di una classe di concorso specifica come la vecchia A042 - Informatica)

Questo significa che la scuola durante l’anno scolastico deve erogare 80 ore di A042 a settimana di cui 62 ore di lezione in classe previste nel monte ore ordinamentale e 18 ore di potenziamento da organizzare secondo il PTOF. Le 18 ore di potenziamento possono essere assegnate ad 1 singolo docente o distribuite tra tutti i docenti disponibili nell’organico della scuola in modo da garantire al meglio il patto formativo della scuola, ovvero garantendo innanzitutto la copertura delle ore ordinamentali e poi il PTOF. In nessun modo l’assegnazione delle ore ordinamentali (di cattedra) può modificare il totale di ore disponibili alla scuola.

Ad esempio se per ritardi nella nomina sulle 8 ore di OF all’inizio delle lezioni il DS si trovasse a poter disporre dei soli 4 docenti in OD questi potrebbe benissimo dividere le 62 ore di cattedra tra i suoi 4 docenti (15+3)x2 e (16+2)x2 garantendo così fin dall’inizio dell’anno le 62 ore di cattedra e 10 ore delle 18 ore di potenziamento, garantendo inoltre nell’anno, e probabilmente nel triennio, la continuità didattica nelle classi. Inoltre il dirigente potrebbe immediamente nominare fino ad avente diritto un supplente sulle 8h che devono essere assegnate fino al 30 giugno dal provveditorato (perché la nomina fino ad avente diritto – o fino al 30 giugno se le GaE fossero esaurite per le supplenze – NON è una supplenza temporanea).

Cosa succede se un docente impegnato nello svolgere 15 ore di cattedra + 3 di potenziamento prende 2 mesi di congedo per motivi familiari? Succede che il dirigente deve nominare per 2 mesi un supplente sulle 15 ore di cattedra e lasciare scoperte per quei 2 mesi le 3 ore di potenziamento fornite da quel docente sopperendo ad esse con la flessibilità garantita dall’organico dell’autonomia.



Domande e Risposte

D1) Cosa significa avere 3 cattedre di A0NM in OD 4 docenti di A0NM in OD e uno spezzone di 8 ore di A0NM in OF?
R1) Significa che la scuola in questione ha nell’organico dell’autonomia 80 h di A0NM di cui 18 ore di potenziamento.

D2) Posso assegnare le 8 ore dello spezzone ad uno dei docenti in OD?
R2) Certo. Chi fa cosa nelle 80h di A0NM è nella piena facoltà decisionale del DS. Inoltre è dovere del DS non lasciare classi scoperte se non ci sono tutti i docenti.

D3) Posso assegnare le 8 ore di A0NM come ore aggiuntive ad uno dei 4 docenti di A0NM in OD?
R3) Assolutamente NO.

D3) Posso assegnare supplenza fino ad avente diritto sulle 8 ore in A0NM?
R3) Appena l’AT mi dà l’OK si. (questa non è una supplenza temporanea!)

D5) Che significa che non posso assegnare supplenze temporanee al potenziamento?
R5) Che sulle ore di potenziamento (e sono ore di potenziamento non docenti di potenziamento) non posso nominare supplenti per periodi di malattia.

D6) E se ho uno spezzone di 6h da assegnare tramite graduatorie d’istituto?
R6) Come sempre devo seguire la procedure per assegnare queste ore, per cui prima di tutto ai docenti con incarico annuale con meno di 18h per completare, poi ai docenti titolari che vogliono superare le 18h e quindi chiamare il supplente da Graduatoria d’Istituto. Ma come il caso precedente posso comunque dare quelle ore al docente della stessa materia presente nella scuola e poi utilizzare il supplente sullo spezzone nel compito di potenziamento che doveva svolgere il docente di ruolo cercando innanzitutto di garantire continuità didattica agli alunni sulle ore di ordinamento e poi le competenze per garantire il potenziamento proposto nel PTOF.

D7) È meglio assegnare tutte le ore di potenziamento ad un singolo docente o distribuirle tra tutti i docenti disponibili.

R8) È sicuramente più conveniente distribuire il potenziamento tra quanti più docenti è possibile dato che non si possono assegnare supplenze brevi per le ore di potenziamento con la conseguenza che dare tutte le ore ad una singola persona bloccherebbe tutte le attività di potenziamento previste. Inoltre distribuire le ore di potenziamento consente di assegnare un numero minore di classi a tutti i docenti coinvolti distribuendo al meglio il carico di lavoro ed evitando divisioni improbabili di orario come dividere le ore di “Matematica e Fisica”, “Storia e Filosofia”, “Italiano e Latino” di una stessa classe tra più docenti.


NOTA FINALE

La confusione è anche legata al fatto che non sono ancora state fatte tutte le operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione, immissioni in ruolo e supplenze annuali. Per meglio capire si ricordi che teoricamente (MOLTO teoricamente in 10 anni di precariato ho avuto l'incarico dal 1/9 solo 1 volta :-( ) entro il 1' Settembre nelle scuole l'organico dovrebbe essere completo e dovrebbero già essere state fatte le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo e supplenze annuali (sia quelle da provveditorato che quelle da Graduatorie d'Istituto). 

OVVIAMENTE il fatto che non siano state completate queste operazioni NON può in alcun modo modificare l'organico a disposizione di una data scuola.

venerdì 7 agosto 2015

L'illusione della fase C, la mobilità straordinaria e il rischio di restare nelle regioni di “rientro”

In queste settimane molto si è detto del fatto che chi entrava in fase B era svantaggiato rispetto a chi entrava in fase C perché quest'ultimo con meno punti aveva la possibilità di una sede più vicina.

La questione in realtà non ha ragione di essere in quanto in tutte queste discussioni non si considera il comma 108 della legge 107/2015 quello che regola la mobilità straordinaria.

Di fatto la mobilità straordinaria riguarda tutti i docenti che sono entrati in ruolo prima dell'anno scolastico 2014/2015, e poi successivamente (SUCCESSIVAMENTE) coloro che sono entrati in ruolo grazie al piano straordinario nelle fasi B e C dalle Graduatorie ad Esaurimento (anche questo apparente vantaggio vedremo che non è un vantaggio per chi entra nelle fasi B e C da GaE).

Se si vuole avere un idea numerica del problema bisogna andare a vedere quante persone hanno fatto richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale o di trasferimento interprovinciale ed aggiungeteci un 30% per considerare anche quelli che erano nel blocco triennale. E già perché queste persone saranno tutte interessate a fare domanda di mobilità straordinaria e tornare nella loro provincia (considerate che ci sono persone che insegnano nella loro provincia usufruendo dell'assegnazione provvisoria da anni pur non ottenendo il trasferimento).

Tutte queste persone già di ruolo presumibilmente faranno domanda di trasferimento nella loro provincia di residenza, o di residenza dei loro cari, il che significa in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia... tutte le regioni che hanno sempre sofferto del problema rientri.

E dunque tutti i posti dati in fase C quest anno, e tutti i posti del turn over dell'anno prossimo, verranno quasi certamente occupati dai docenti entrati in ruolo nel 2014/2015 e negli anni precedenti (e non sono pochi), ma questo significa che coloro che contavano sulla fase C per restare in provincia essendo obbligati a presentare domanda per la mobilità straordinaria (o peggio essere assegnati d'ufficio) andranno necessariamente ad occupare i posti lasciati liberi dai colleghi che rientreranno grazie alla mobilità straordinaria.


Inoltre dato che la mobilità straordinaria riguarda anche il turn over dell'anno prossimo questo implica che per il 2016/2017 i posti per le immissioni in ruolo nelle regioni di “rientro” saranno probabilmente prossimi allo zero mentre nelle altre regioni come al solito saranno in numero maggiore. La drammaticità è in parte mitigata dal fatto che dovendo ora i docenti restare per 3 anni nell'organico di una data scuola il turn over 2017/2018 e quello 2018/2019 non dovrebbe essere intaccato da ulteriori trasferimenti e andrà interamente alle assunzioni in ruolo prossime venture (50% alle GaE e 50% alle GM del futuro concorso).

Bisogna aggiungere anche alcune considerazioni sulle supplenze e sul richiamo della FAQ all'impossibilità di fare più di 36 mesi di supplenza sorvolando sul fatto che il vincolo dei 36 mesi è limitato alle supplenze su posti vacanti e disponibili (comma 131 legge 107/2015), l'apparente contraddizione deriva dal dimenticarsi che tutti i posti andranno in organico dell'autonomia e quindi saranno disponibili per immissioni in ruolo e trasferimenti con il rischio di ridurre drasticamente le supplenze non tanto perché chi entra sul potenziamento occuperà quei posti ma perché ci saranno trasferimenti su tutto l'organico dell'autonomia (e quindi anche l'attuale organico di fatto) pericolo richiamato nelle FAQ (domanda e risposta 19).

In pratica non presentare la domanda espone al doppio rischio di restare senza immissioni in ruolo l'anno prossimo e trovarsi anche buona parte delle supplenze coperte da personale neo-trasferito (nelle regioni di rientro) .

In definitiva ai fini della provincia non conta tanto la provincia assegnata in fase C (dove si andrà a prendere servizio al termine della supplenza al termine delle lezioni o superiore) ma la provincia in cui ci si ritroverà al termine della mobilità straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/2015. E considerando tale piano di mobilità ci si rende conto dell'enorme rischio (in termini di dilatazione dei tempi e della riduzione delle supplenze) cui ci si espone non presentando domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni previsto nelle fasi B e C.

Chi invece ha interesse ad entrare in ruolo nelle regioni del nord ha il massimo interesse a partecipare alla fase nazionale dato che quasi sicuramente nella fase di mobilità straordinaria si vedrà assegnare la provincia di suo interesse (per la maggior disponibilità di posti creati dal turn over e dall'organico dell'autonomia) e quindi partecipando al piano nazionale guadagna un anno di nomina giuridica (tra le altre cose).